Art. 5.
(Consigli dei collegi regionali).

      1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate, per ciascuna regione, dal consiglio del collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco eletto a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti dall'assemblea degli iscritti all'albo di cui all'articolo 15.
      2. I consigli dei collegi regionali di cui al comma 1 sono composti da nove informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.